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Regione Lazio
Legge Regionale n.15 del 8-11-2004
"Disposizioni per favorire
l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli
edifici”
(B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita,
prescrive misure per incrementare l’impiego dell’energia solare termica e
per diminuire gli sprechi idrici negli edifici.
ARTICOLO 2
(Adempimenti comunali)
1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto
urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti
imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono
prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati,
di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti
interventi:
a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione
di acqua calda sanitaria;
b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque
grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water;
c) utilizzo di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti
edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della
superficie esterna del lotto stesso.
2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i
comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici
non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle
pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il
contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un’apposita
relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che
costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del
necessario titolo abilitativo.
3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il
rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici.
ARTICOLO 3
(Termine per gli adempimenti)
1. I comuni provvedono a quanto previsto all’articolo 2, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Pubblicità)
1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a
quanto previsto all’articolo 2, individuano idonee forme di pubblicità degli
interventi assunti dai comuni.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 8 novembre 2004
Storace